L'arringa difensiva dell'Avv. Stelio Zaganelli
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Ancora una volta in questo caso, come sempre ritengo, perlomeno secondo la
mia esperienza, la chiave di lettura delle carte processuali va
individuata nel "fatto" come emerge dalla contestazione mossa dal
Pubblico Ministero.
Se il Tribunale vorrà rileggere ancora una volta il capo di imputazione, si renderà conto che la responsabilità in concorso di Sacconi nel delitto di estorsione consumato in danno della Conad deriverebbe da queste modalità di comportamento. L'elemento fondamentale del reato è la minaccia di prolungare la situazione di stallo della procedura di concessione e il rilascio della concessione. E le modalità di comportamento per Sacconi sono individuate nell'avere lui proposto l'acquisto delle quote della società della quale era Presidente, acquisto che faceva riferimento a contratti simulati perché stipulati con un soggetto, da soggetto privo di qualunque valore economico. In altri termini la correità del Dottor Sacconi viene individuata nell'avere partecipato alla proposta e nell'essere poi stato il portatore dell'interesse concreto, perché avrebbe ricevuto in virtù di quei contratti il prezzo del reato di estorsione. Due richiami alle carte processuali: uno al Bricca l'altro a Barbalinardo. Quando Bricca depone la prima volta salvo errori l'11 ottobre 1993, io mi richiamerò più volte a questo interrogatorio perché anche in questo caso ritengo l’assurdità del nuovo codice di procedura penale che rende valutabili le circostanze che erano già chiaramente emerse nel corso dell'indagine preliminare. Quando Bricca depone l'11 ottobre 1993, in stato di detenzione di fronte al procuratore della Repubblica di Terni, atto che viene poi integralmente trasfuso nell'interrogatorio che il Bricca rese di fronte al nostro sostituto procuratore, vede bene dottor Renzo, disse che "si era rivolto a Barbalinardo, nome indicatogli dal Cassetta perchè non trovava la possibilità di sbloccare la situazione e testualmente "non trovavo la possibilità di sbloccare la situazione". Cassetta lo manda da Barbalinardo e Barbalinardo gli avrebbe formulato la proposta in questi termini, non leggo le carte processuali, ho citato la fonte ma non credo di alterare il dato probatorio: "Se volete ottenere la concessione, pagate per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al risolvimento della vostra richiesta." Il delitto di estorsione è stato contestato come fatto attuato con complici e il Tribunale mi insegna che l'estorsione prevede queste modalità di comportamento uniche: ottenere qualche cosa da qualcuno estorcendolo con minaccia o con violenza. Non sono previste dal delitto di estorsione altre modalità di comportamento. La minaccia può essere esplicita o implicita. La violenza può essere attuata fisica o morale, ma comunque le modalità di attuazione di colui che commette l'estorsione vengono individuate in queste due circostanze: violenza o minaccia. E il delitto di estorsione si differenzia in questo radicalmente dal delitto di concussione. La concussione e l'estorsione del pubblico ufficiale che può essere attuata mediante costrizione: costringe o induce. Fermo il richiamo alle disposizioni. Se il Tribunale fa riferimento alle modalità di comportamento desumibili dalla dichiarazione sicuramente attendibile quanto meno per il momento nel quale è stata resa dal Bricca, (in stato di detenzione, primo interrogatorio in stato di detenzione), si rende conto che la proposta di Barbalinardo tutto è meno che una minaccia. È comunque inesatta la formulazione del dato processuale derivante dalla natura del capo di imputazione: prolungare la situazione di stallo. No. Bricca dice "io mi trovavo di fronte ad una situazione di blocco che dovevo rimuovere"e di fronte a questa situazione di blocco riceve da Barbalinardo la proposta: "se volete rimuovere il blocco pagate". Giudici, se fossimo più aderenti alla necessaria concretezza del processo penale, a me sembra che sarebbe bastata la formulazione dell'accusa per rendersi conto che di tutto si sarebbe potuto parlare, meno che di un delitto di estorsione. Al massimo Barbalinardo può avere commesso un fatto induttivo, avere indotto qualcuno a versare, ma certamente la sua richiesta non è la conseguenza della prospettazione di una minaccia, è la conseguenza della prospettazione di un vantaggio che sarebbe derivato dal pagamento della somma. Ma in questo caso o è un raggiro o è un'induzione, comunque è un fatto irrilevante ai fini del reato del delitto per il quale si procede. Tutto questo interessa relativamente la posizione di Giancarlo Sacconi, ma ritenevo necessario dirlo perché mi sembra che sarà necessario fare correzioni più volte al tipo dell'accusa di concorso, che l'accusa ha rivolto all'imputato, sia nel corso delle indagini preliminari sia nel corso della pregevole requisitoria di ieri. Sacconi. Secondo il Pubblico Ministero ieri, Sacconi sarebbe stato un personaggio politico al quale era opportuno rivolgersi perché poteva svolgere la sua influenza, con riferimento all'esaudimento degli interessi dei quali era portatore il Bricca in quel momento, e Sacconi sarebbe da considerare corresponsabile. Ero presente quando Lei ha parlato ieri e non credo di alterare il dato. Sacconi sarebbe da considerare corresponsabile perché data la sua posizione politica non poteva non sapere che cosa aveva formato oggetto di richiesta da parte di Barbalinardo. Giudice, Signor Presidente, Lei era Giudice a latere nel processo Andreotti, e ricorderà che per tre anni e mezzo ci siamo dilettati di fronte alla prospettazione di accuse che si concludevano sempre con questa formulazione: "non poteva non essere a conoscenza". "non poteva non avere manifestato questa volontà". E conosciamo la decisione finale. E tornando a noi Signor Pubblico Ministero, la responsabilità per un delitto certamente qualificato, le modalità di comportamento grave per le conseguenze che deriverebbero dalla Sua affermazione, la correità, la responsabilità deriverebbero da una illazione: "non poteva non sapere perché era un personaggio politico". Questo significa veramente costruire la responsabilità per concorso sulla sabbia mobile consistente della mera illazione soggettiva. Il Tribunale mi insegna che il concorso deriva da tre diversi atteggiamenti di comportamento della volontà. Il concorso deriva dal fatto che si è partecipato all'accordo prima della commissione del reato. Il concorso può, sarebbe un errore, ma comunque potrebbe anche essere individuato, se una volta attuato, commesso il reato, attuando cioè la minaccia, io concorro sapendo che la minaccia era stata inferta, era stata attuata, e, infine, concorro sapendo e volendo raggiungere i risultati negativi che derivano dal primo comportamento. Quindi accordo, conoscenza, incontro delle volontà. Mi dica il Tribunale se con riferimento alla prospettazione dell'accusa, "non poteva non sapere", il Tribunale da questa presunta conoscenza derivante dalla tua presunta qualità di esponente politico del disciolto e rovinato, purtroppo, ex partito socialista dei socialisti craxiani, se da questa presunzione di conoscenza può derivare l’affermazione di responsabilità, quando tutte le carte processuali, (ma non ne parlo adesso, perché ho detto che in questa primissima fase mi sarei attenuto soltanto al capo di imputazione), tutto l'accertamento processuale esclude radicalmente, non per deduzione, ma per preciso riferimento del Bricca, che tu fossi stato a conoscenza della richiesta di Barbalinardo, e che tu fossi stato portatore di interesse dal quale derivava il ricevimento da parte tua delle somme che sarebbero state il presumibile acconto sul miliardo richiesto Barbalinardo. Quindi, stando all'oggettività della contestazione, stando alla soggettività della posizione di Sacconi come è stata adombrata, mi sembra che già da questa prima fase della causa, si sarebbe, si è certamente sul terreno del riconoscimento dell’inconsistenza dell’accusa. Ma i fatti vanno esaminati con maggiore precisione. Mi richiamo anche in questo caso al Bricca. Direi che testimone migliore delle tesi che io sostengo a favore di Sacconi non è che il Bricca e mi richiamo ancora una volta a quella famosa dichiarazione dell'11 ottobre trasfusa integralmente nel verbale raccolto dal Pubblico Ministero del tempo dottor Renzo, il 4 febbraio 1995, nei locali della Procura della Repubblica. Mi consenta il Tribunale solo la lettura di questo pezzo del processo, ma è eloquente la lettura di questa frase che è riportata a pagina 62 della trascrizione, perché dalla lettura della presunta accusa deriva necessariamente la necessità, mi si scusi ripetizione, dell'assoluzione di Sacconi. A domanda del Pubblico Ministero risponde Bricca "comunque il Barbalinardo oppose alle mie proteste l'esistenza di problemi che non specificò, e mi disse che sulla questione bisognava lavorare ancora. Mi consigliò anche di contattare il Presidente della Sviluppumbria. È qui che entra in gioco Sacconi. Giancarlo Sacconi socialista, per quel che ne sapevo, molto influente all'interno della Federazione del Partito Socialista Italiano. La persona del Sacconi, (è testuale) non mi venne indicata come ulteriore destinatario di contribuzioni illecite" Che cosa volete di più che non sia derivabile da questa frase per escludere la sua corresponsabile. "non mi venne indicato come ulteriore destinatario di contribuzioni illecite, ma solo come tramite per ottenere dall'Amministrazione Comunale lo sblocco della pratica" Contattai subito il Sacconi che mi ricevette nel suo ufficio di Sviluppumbria, poi vedremo che significa la localizzazione di questo primo incontro. Ha il suo valore. Qui c'è l'alterazione del dato, ma comunque..., contattai subito il Sacconi e mi ricevette nel suo ufficio di Sviluppumbria, ma non gli dissi alcunché della richiesta di Barbalinardo, mi limitai ad esporgli il nostro problema e lui mi promise il suo interessamento. Effettivamente parlò con gli amministratori pubblici di area socialista ed io potetti riscontrarlo attraverso l'incontro con Ada Girolamini assessore all'edilizia dell'epoca. secondo punto di particolare rilievo Dopo che Sacconi aveva parlato con gli amministratori, mi chiamò per propormi l'acquisto di una partecipazione di minoranza, legga il Tribunale la trascrizione, credo un 20%. Se controllate l'originale del verbale, vedrete che questa dichiarazione è stata poi corretta con l'1%. Ma la prima dichiarazione testuale, immediata, al Pubblico Ministero di Terni fu, credo un 20%, in Reteumbria società a responsabilità limitata, società che operava in campo televisivo, che ha detta del Sacconi aveva un brillante futuro, se si fosse riusciti a farle avere una concessione di una banda di frequenza per le tele trasmissioni. Non stetti lì a fare indagini in Tribunale e alla Camera di Commercio. Il proponente era Presidente della Sviluppumbria ed aveva promesso l'interessamento per Centova e il settore radio televisivo interessava molto ai partiti politici ai quali ci eravamo ripromessi di essere più vicini. E dice ancora: "Non ricordo chi fosse il venditore delle quote che erano tutte già esistenti e non di nuova emissione; ricordo però Ed è il terzo punto dell’interrogatorio sul quale richiamo la Vostra attenzione, che Sacconi aveva nella società una partecipazione personale poi Palazzetti dirà in che cosa è consistita questa partecipazione personale e che l'amministratore era proprio Barbalinardo. Pensai, inoltre, che, anche se l'investimento fosse andato a male, avrei potuto imputare quei soldi al famoso miliardo. Tutta la causa può essere fatta su questa dichiarazione. I fatti sono numerosi, ma se stiamo fermi a questa dichiarazione voi potete trarre subito tre conseguenze: Primo Sacconi aveva una sua partecipazione personale nella società Secondo la percentuale era del 20% Terzo Sacconi viene indicato non come destinatario del provento illecito, ma soltanto come tramite perché potesse parlare con l'amministrazione comunale. E se fosse vera la localizzazione temporale di questo incontro, poi vedremo che l'incontro ha avuto un andamento temporale diverso, il Tribunale che cosa dovrebbe dire: c'è un primo colloquio del quale si parla secondo Bricca soltanto di Centova. Dopo questo colloquio Sacconi ha il colloquio con la Girolamini, dice Bricca, attua la mia richiesta, dopo questo colloquio con la Girolamini, del quale io conosco il risultato, (e lo commenteremo dopo), dalla stessa Girolamini, Sacconi mi avanza la proposta di entrare a far parte della società. E qual è la forma induttiva che avrebbe attuato Sacconi, quando sicuramente non avete prove dirette né indirette del suo concorso nell'attività posta in essere da Barbalinardo, quando lo stesso Bricca vi dice Sacconi mi venne indicato non come destinatario delle somme, ma soltanto come tramite politico perché potesse interloquire con gli amministratori del Comune di Perugia. Ed allora mi sembra che, anche stando fuori della contestazione, alla valutazione del dato di accusa, che è certamente causa, appunto, della interpretazione che la parte civile ha dato della valutazione del Bricca, ma anche stando al capo di accusa, vi rendete conto che l'accusa nei confronti di Giancarlo Sacconi è chiaramente insussistente. Peraltro, la questione va ancora approfondita. L'ho detto più volte a Giancarlo Sacconi: se il Tribunale stesse alle dichiarazioni accusatori di Bricca, letta la dichiarazione dell'11 ottobre, da quella dichiarazione esiste, deriva la necessità ineliminabile di giungere alla tua assoluzione. Approfondiamo, perché come accade sempre, il processo è dilatato, dilagato, si è trasfuso in mille rivoli che rendono necessaria una valutazione delle carte processuali per quello che riguarda l'interesse, la validità economica di Reteumbria, il comportamento nel corso delle trattative, le modalità e la causa della interruzione dei rapporti Conad con Reteumbria, delle quali, mi scusi Signor Pubblico Ministero, Lei non ha tenuto conto alcuno e che sono documentati, con estrema abbondanza dalla prima produzione e dalla produzione dei due enormi fascicoli che Sacconi ha preparato e ai quali io mi richiamerò. L'interesse della Conad. Quando la Conad tratta con Barbalinardo o con Sacconi, non mi interessa questo, mi interessa poco, comunque tratta l'oggetto della trattativa e l'acquisto delle quote di Reteumbria, tratta l'acquisto delle quote perchè ha un concreto interesse ad entrare, ai fini pubblicitari, nel campo della televisione, e non è un'affermazione sfornita di prova. È un'affermazione fornita di prova anche con specifico riferimento non generico ad una televisione, ma specifico a Reteumbria nell'ambito della televisione locale. La prova? Prima produzione. Fascicolo bianco. Numero 6. Lettera Piroscia 11 marzo 1992. La data è sintomatica. Piroscia scrive a Bricca per la Conad. La lettera è diretta da Piroscia responsabile della pubblicità di Reteumbria, non è un x qualsiasi. La lettera è redatta su carta Reteumbria ed è firmata da Piroscia, i rapporti del quale con Reteumbria sono stati con profusione da te chiariti nel corso della lunga indagine processuale. Che cosa si dice in questa lettera? La richiamo. Il documento numero 6. C'è poi l’allegato successivo, che è la proposta di collaborazione attuata sul piano economico. Piroscia dice: faccio seguito al colloquio in data odierna e vi presento la nostra campagna, la proposta di campagna, cioè abbiamo accettato la vostra campagna pubblicitaria, la campagna pubblicitaria della Conad, e allegata c'è la specifica della campagna pubblicitaria, e l'indicazione del costo un importo di 58 milioni e Lit 200.000. E allora, dato di fatto processualmente certo, documentato, non affermato dal testimone che il l'11 marzo 1992, mi sembra il giorno stesso in cui faceste il primo telegiornale, lo stesso giorno del primo telegiornale, la Conad entra in contatto con Reteumbria e raggiunge un accordo per una campagna pubblicitaria del valore di 58.200.000 lire. Che significa questo, se è vero che Bricca ha certamente dimostrato di essere un uomo consapevole delle proprie qualità e portatore valido della tutela degli interessi economici del gruppo commerciale che rappresentava, cioè la Conad, voi potete pensare che Bricca parlasse con Piroscia, del quale non si è detto niente sul piano politico, per trattare con lui l'attuazione di una campagna televisiva pubblicitaria del valore di 58 milioni? Quindi, interesse di Bricca a trattare con Reteumbria, efficienza e capacità di Reteumbria a poter soddisfare le esigenze televisive della Conad. Non mi sembra che siano possibili conseguenze diverse. Ma c'è qualche cosa molto di più. Il documento successivo della produzione fascicolo bianco, produzione nel momento delle dichiarazioni in apertura del dibattimento, documento numero 7, contiene una proposta d'ordine diretta dalla Conad a Reteumbria del 22 aprile 1992, 22 aprile 1992, alla quale fa seguito 7/1 e 7/2 sono invertiti ma sono tutti e due attaccati al numero 7, l'accettazione di ordine della Conad del 23 aprile e Reteumbria dice alla Conad "abbiamo accettato la vostra proposta: da oggi è valida e ci auguriamo una felice e produttiva collaborazione". Che conclusioni dobbiamo trarre. Non sul piano della illazione, non sul piano del sospetto, non sul piano della indicazione società di nessuna valutazione economica, che qualche mese prima, qualche abbondante mese prima delle famose trattative poi trasfuse nei due contratti dell'11 luglio e del 12 agosto del 1992, Conad aveva già intrapreso trattative con Reteumbria, aveva nel marzo sottoscritto una campagna pubblicitaria per 58 milioni, nell’aprile altra campagna pubblicitaria della quale fa menzione quel documento indicato al numero 7. Non vi dico la cifra perché è un documento di difficile lettura, ma comunque traspare con chiarezza qual è l'entità della proposta. Quindi, soggetti validi, interesse della Conad, capacità di Reteumbria di soddisfare le esigenze pubblicitarie della Conad. E se volete da tutto questo una conferma successiva, la trovate se voi esaminate la produzione A, del primo fascicolo della produzione fatta con la memoria autorizzata dal Tribunale, la famosa memoria mi sembra dell'ottobre scorso, nel fascicolo A i documenti 2 e 3. Sono delle lettere dirette per conto della Conad dalla giornalista Dell'Oca, capo del servizio pubblicitario della Conad,a Reteumbria. Sono del 24 luglio e del 6 agosto nelle quali si ripetono e si affilano i concetti di collaborazione riferibili alla attuazione di campagne pubblicitarie. Allora, io non so che cosa devo portare per dimostrare la inconsistenza dell'accusa quando sostiene che Reteumbria sarebbe stata un soggetto fantomaticamente esistente privo di qualunque validità economica, privo di qualunque possibilità di attuazione delle campagne pubblicitarie che interessavano la Conad. Se questo è l'interesse, se questa alla quale mi sono riferito è la capacità industriale attuattiva della Reteumbria, non basta peraltro per giungere a conclusioni di certezza perché bisogna esaminare i soggetti, le persone, Sacconi da una parte Bricca dall'altra, per rendersi conto che cosa i soggetti erano in condizioni di poter stipulare. Sacconi, si legge nella dichiarazione della procura della Repubblica di ieri, personaggio politico di rilievo (contestazione) primo, noto personaggio esponente del Partito Socialista Italiano secondo, e tanto noto che da questo sarebbe derivata quella presunzione di conoscenza con riferimento alla quale è stata ancorata la responsabilità e l'individuazione di concorso. Anche in questo caso mi richiamo alla produzione, produzione, allegato F, ci sono due lettere del 1989 e, salvo errore del 1992. Sono due lettere dirette da Sacconi all'allora dirigenza del partito socialista, ne facevo parte nell’89 ancora io, attivo. Dopo non più, ma fino all'89 ero attivo, e salvo errore il soggetto nascosto in quelle lettere è l'ex onorevole Manca. Nella prima e nella seconda Sacconi assume una posizione nettamente antitetica a quella del gruppo dirigente. Leggetele quelle lettere, e commentatele, e ditemi se con riferimento a quelle due manifestazioni di insoddisfatte ambizioni da parte di Sacconi, questa è la verità, insoddisfatte, mal riposte ambizioni da parte di Sacconi, sia possibile ipotizzare una sua capacità di influenza nell'ambito della congrega (è intenzionale il termine che adopero della congrega), che in quel momento dirigeva, imperversava, soffocava la vita politica del partito socialista in Umbria. Qui dovrei...se mi lasciassi prendere dalla commozione andremo del tutto fuori del seminato. Non posso non rimpiangere come iscritto al Partito Socialista Italiano dal 1944. Ero appena tornato dalla guerra ferito e consideravo proprio l'idea di Prampolini, della vecchia socialdemocrazia italiana qualche cosa che avrebbe potuto dare un benefico vantaggio alla vita politica del nostro paese e mi sono poi, il partito non io, dopo la mia esperienza politica di sindaco la mia attività si è attenuata e si è trovato travolto da personaggi come quelli ai quali erano dirette le tue lettere i cosiddetti Gauleiter, ovvero i centurioni calati dall'alto a governare l’Umbria, perché Manca è soltanto un centurione, un piccolo satrapo mandato a governare, a disfare, a distruggere le sorti del partito, e tu ne sai qualche cosa, amico Matarangolo. Conclusioni, lasciamo perderele lacrime, le doglianze senili. Quello che è certo è che quando si ipotizza la posizione politica di Sacconi, si dice qualche cosa che urta non contro la illazione ma contro i documenti. Ma c'è qualche cosa di più, ed è provato, perché lo avete di fronte a voi, perché lo aveva riferito Bricca, anche in questo caso nell'interrogatorio dell'11 ottobre al Procuratore della Repubblica di Terni. Che cosa ha detto Bricca? Che Sacconi era andato a parlare con la Girolamini, è stata la Girolamini stessa a riferirglielo. Ma in che termini? Bricca ha detto che la Girolamini si era dimostrata seccata perché si era voluto interferire nella volontà, non nella volontà, nella valutazione discrezionale della attività politica da parte della Giunta Comunale di Perugia. Questo ha detto Bricca. Bricca ha detto questo. Ed è confermato dalla Girolamini nella deposizione che ha reso di fronte a voi, da dove il Tribunale deve valutare il fatto per trarre una conclusione non illogica. Se l'influenza di Sacconi aveva un rilievo non vi rendete conto che quando la Girolaminida destinataria di questa manifestazione di interesse e di volontà, riferisce proprio alla persona per la quale questo intervento era stato attuato, che non era stato gradito l’intervento, ma che prova dobbiamo dare più eloquente di questa per notare che Sacconi in quel momento era meno del 2 a briscola? Non contavi niente, se l’assessore Girolamini che ha continuato la sua carriera politica trasmigrando da una formazione all’altra, in quel momento, non ad altri, ma allo stesso Bricca dice "tu mi hai fatto visitare da Sacconi, ma io di questo ne sono seccata perché non desidero interventi del genere". Che dimostra questo, che Sacconi era un potente? Che aveva possibilità di influenza? Che era un personaggio politico, che sapeva quindi, che doveva sapere tutto quello che è avvenuto un anno prima del suo intervento? Io credo che non potremmo portare argomento migliore che non la deposizione della Girolamini, udienza 22 giugno 1998, la trascrizione della deposizione, per non rendersi conto di questo. |
E d’altra parte, un altro argomento importante ancora,
riferito da Bricca prima nell’interrogatorio dell’11 ottobre. E lo
ha riferito poi Palazzetti, il liquidatore di Reteumbria, quando ha
detto che Sacconi aveva un suo interesse personale tanto che
era risultato creditore personale della liquidazione per
somme superiori ai 100 milioni, male spesi, ma li avevi
spesi. Il che significa che Sacconi non era all’evidenza portatore di un interesse politico anche
indiretto, se la sua partecipazione era tale che il liquidatore ha
detto che era rimasto creditore di quella massa di cambiali non
pagate. Quindi, mi sembra che anche in questo si colora del tutto
diversamente la tua attività. Ma chi era Bricca? Non mi permetto di esprimere concetti che non siano irriguardosi, se non aderendo alle carte processuali. Due documenti, le agende di Bricca, i riferimenti forniti da Carlo Giacchè, i riferimenti forniti da Ada Girolamini. Se non sbaglio, aiutami a correggermi. Le agende. Ne abbiamo prodotto un estratto con la prima documentazione, ci sono gli atti, potete consultarli, c’è tutta l’agenda di Bricca. Se le scorgete vedete che Bricca ha avuto contatti nell’ambito del Partito socialista con tutti i personaggi del tempo. Io non ci sono. Nel 1977 ero Sindaco. Non compare mai una volta il mio nome. Ma tutti hanno parlato con Bricca e la Girolamini ha detto che quando era assessore al commercio, poi è diventata assessore all’edilizia il 25 giugno 1992, aveva avuto 7 colloqui riportati nell’agenda, con Bricca. Carlo Giacchè ha registrato quella conversazione che è in atti, avevamo detto cassette di registrazione, dalla quale risulta direi plasticamente, fisicamente, quale fosse intensamente la capacità d’intervento, la relazione che Bricca aveva nell’ambito del Partito socialista. Allora quando si addebita a Giancarlo Sacconi una sua influenza politica, ci si dimentica del tutto di valutare quale fosse la capacità di influenza di Bricca nell’ambito del Partito socialista. Ed allora ho parlato dell’interesse, ho parlato dei personaggi, devo fare qualche accenno all’ultimo elemento della contestazione, cioè il valore di Reteumbria. Il valore di Reteumbria. Anche in questo caso, non farò commenti. Citerò soltanto le fonti di prova, che sono fonti di prova documentali contenute nell’allegato "C" della seconda produzione, produzione autorizzata dal Tribunale e nella quale c’è una breve memoria di commento da parte mia. Mi riferirò a quattro documenti dell’allegato C, alla deposizione di Palazzetti, ed ad alcune valutazioni sulla figura fantomatica di Ania Pieroni, dalla quale il Pubblico Ministero ha avuto la possibilità di dire che se c’era presente Ania Pieroni, Reteumbria non aveva nessuna possibilità di intervento. Cominciamo dalle prime: allegato C. Lettera 16 ottobre 1990. È una lettera del garante della Televisione editoria diretta ad Umbriafin, con la quale si dà atto delle possibilità di attuazione della propria richiesta di essere inserita nell’ambito delle televisioni autorizzate. 16 ottobre 1990! Due anni prima dei rapporti Bricca Sacconi. Secondo documento: 22 ottobre 1990. Copia della domanda di Concessione diretta al Ministero delle Telecomunicazioni. 12 agosto 1992 Decreto ministeriale di inserzione nella graduatoria delle emittenti televisive alle quali sarebbe stata potuta concedere, rilasciare la concessione. E documento del tutto dimenticato dal Pubblico Ministero: 2 ottobre 1992 Lettera del Mediocredito con la quale si dice a Reteumbria, a Umbriafin, pardon, a Umbriafin che era stata accolta la domanda di finanziamento di 850 milioni. 2 ottobre 1992. Epoca anteriore di diversi mesi a quella della famosa risoluzione del 19 febbraio 1993 del contratto Reteumbria-CONAD. E allora, quando mi si dice guardate che io ero già inserito, e se ne da la prova, nell’elenco delle Tv che potevano avere la Concessione. Quando si dice "Io avevo credito, tanto che il Mediocredito mi aveva concesso il Finanziamento di 850 milioni, si dice qualche cosa che dimostra esattamente il contrario della prospettazione accusatoria contenuta nell’ultima linea del capo di imputazione. Ma c’è qualche cosa di più. Palazzetti, deposizione resa al dibattimento ha detto che Reteumbria, nel 1995, è stata ceduta a un certo imprenditore Tersigni proprietario di Rete Oro di Roma per un valore di Reteumbria di 265 milioni. Aprite qualunque giornale locale che porta i programmi televisivi, vi rendete conto che Reteumbria figura, ecco, il Messaggero di oggi, figura tra i programmi dei quali è stata divulgata, resa nota la divulgazione. E allora mi sembra che anche in questo caso, quando si dice che si parla del valore inesistente di Reteumbria, e lo si deduce, anche questo indirettamente da quella distorta valutazione delle continue richieste fatte dal Morozzi, che ha parlato sempre con Bricca mai, mai alla presenza di Sacconi, l’ha detto Morozzi non c’è dubbio a questo riguardo, ma ha parlato come la persona che aveva fornito le apparecchiature , che in quel momento aveva bisogno di essere pagato. Che cosa sia possibile dedurre da questo sul piano della valutazione della responsabilità non l’ho capito, sarò forse tardo, sarà forse il principio della demenza senile che mi affligge, ma certamente non ho capito quale argomento sia possibile trarre dalle istanze di un fornitore che desidera essere pagato, se non quella che in quel momento si trattava di una televisione in crescita e che proprio per questo aveva deliberato il famoso aumento di capitale del 22 maggio e che aveva poi intrapreso quattro giorni dopo il 29 maggio i primi contatti con l’imprenditore Bricca. Quando poi si fa riferimento alla influenza negativa che avrebbe avuto nelle campagne pubblicitarie la possibile attuazione delle campagne pubblicitarie televisive da parte di Reteumbria da parte della Gbr di Ania Pieroni, si dice qualche cosa che veramente è del tutto presunto. Che Ania Pieroni sia stata, sembra, una delle donne che dilettavano il nostro satrapo Bettino Craxi, nelle ore trascorse di riposo e di preparazione alle battaglie politiche lo dicono, può essere. Era diventato una specie di alcova collettiva, come De Michelis aveva trasformato l’albergo dove io vado ancora da 70 anni, il Plaza, una specie di segreteria personale e di alcova particolare. Questi erano i personaggi socialisti dell’epoca. Ma che Ania Pieroni comparsa nello spazio di un mattino nell’ambito dell’orizzonte umbro della vita politica abbia avuto una qualche influenza, lo si può affermare, tutto è possibile, ma che prove abbiamo, qual è la prova documentale o testimoniale dalla quale potete dedurre che poiché c’era Ania Pieroni, poiché era l’amante del satrapo e quindi Reteumbria doveva subirne conseguenze negative. Lo dite. Ma non c’è conferma. Anzi è tutto diverso, perché dalle stesse dichiarazioni alle quali prima non s’era fatto riferimento risulta che questa donna è comparsa e scomparsa, tre mesi di vita in Umbria, e poi è scomparsa senza lasciare traccia, se non la tristezza del suo ricordo. Ed allora, abbiamo parlato dei personaggi, parliamo anche degli incontri, delle trattative, del contratto e della risoluzione. Non parlerò ancora più di mezz’ora ed in mezz’ora spero di poter ultimare le mie considerazioni, augurandomi che siano state quantomeno chiare per la vostra valutazione. Parto sempre da Bricca. Deposizione resa di fronte a Voi. Mi sembra del 26 giugno 1998. Quanti incontri? Tre incontri. E quando si è trattato di localizzare nel tempo gli incontri, per il primo incontro ha tergiversato, è ha detto alla fine "parecchi mesi dopo la richiesta di Barbalinardo", e poi, su questo è stato molto chiaro, "qualche tempo dopo il momento in cui Barbalinardo mi aveva detto di rivolgermi a Sacconi". Quindi tra la richiesta di Barbalinardo, che la diligenza dell’Ispettore Roscioli, deposizione del 14 febbraio 1997, foglio 12 della trascrizione colloca al 25 luglio 1991, Roscioli lo dice "foglio 12 della trascrizione del 14 febbraio 1997" tra questa data 25 luglio 1991 e la data di stipulazione del contratto 12 luglio 1992, è passato UN ANNO, un anno di tempo, un anno di tempo. Poi qui c’è la differenza se con la Girolamini, quando avrebbe parlato con la Girolamini. Ed allora dobbiamo dare per certo, dice anche Bricca, io ho parlato con Sacconi alla Sviluppumbria. Sacconi ammette l’incontro, dice dell’incontro avvenuto, non avvenuto alla Sviluppumbria, ma alla Conad, e che i successivi incontri sono localizzati uno in un Bar e uno nelle vicinanze di casa sua, li localizza nel luogo e nel tempo con estrema precisione. E la precisione deriva da un riscontro soggettivo, attendibile, parzialmente, l’agenda dalla quale lo ha tratto, ma soprattutto deriva da un riscontro oggettivo. Perché, l’incontro con la Girolamini,che sarebbe secondo la prima versione di Bricca, sarebbe anteriore alla richiesta di acquisizione delle quote, non può essere avvenuto prima del 25 giugno 1992. E perché!. Documento in questo caso della produzione è l’allegato ultimo, il penultimo allegato del secondo volume della produzione dibattimentale. C’è un ordine di servizio: distribuzione dei poteri nell'ambito della Giunta Comunale di Perugia, dal quale risulta che il 25 giugno 1992, Ada Girolamini dall’assessorato al commercio passò all’assessorato all’edilizia. Da un assessorato al quale non spettava la competenza a esaminare e decidere la questione di Centova, passò invece all’assessorato all'urbanistica che aveva specifica competenza per Centova. Che Sacconi abbia parlato con un assessore al Commercio, è impossibile. Avrebbe parlato sicuramente, può aver parlato, ha parlato non può aver parlato, hai parlato con la Girolamini, con l’assessore all’edilizia, ma quando può essere avvenuto il colloquio. All’evidenza, dopo che era stata designata il 25 giugno 1992. E di che cosa si sarebbe parlato nel primo incontro. Dice, anche in questo caso, Bricca. Guardate le sue deposizioni: quella dibattimentale e quella dell’11 ottobre. Nella prima, il primo incontro, colloca l’incontro, abbiamo parlato di Centova, dobbiamo avere parlato di Centova, tanto che tu sei intervenuto. Nella deposizione invece dell’11 ottobre 1993, il riferimento è indiretto ed impreciso. Certamente Sacconi quando ha deposto il 21 marzo foglio 62 della trascrizione, si è riferito al 21 maggio indicando la sua agenda dalla quale ha tratto la possibilità di dedurre l’oggetto del colloquio. Se l’incontro è avvenuto come sembra darsi per certo il 29 maggio, se l’assessore Girolamini è diventata assessore all’edilizia il 25 giugno, se quindi prima del 25 giugno Sacconi non poteva parlare con la Girolamini perché non era fornito di competenza, all’evidenza il primo incontro Sacconi - Bricca non può avere avuto per oggetto un intervento che non poteva essere attuato per mancanza del destinatario al quale rivolgersi. Non mi sembra che sul piano logico, tenendo presenti i dati definibili dalla documentazione prodotta, sia possibile conseguenza diversa. Ed allora, deriva che il riferimento fornito da Bricca a questo punto è chiaramente inattendibile, come chiaramente è inattendibile l’incontro alla Sviluppumbria. Perché alla Sviluppumbria, perché accredita di colorito politico un colloquio che invece colorito politico non aveva. Era proprio localizzare alla Sviluppumbria, non avesse avuto interesse a negarlo se fosse vero, ma per Bricca l’interesse era evidente perché si trattava di collocare in un ambiente di carattere politico per farle dare un diverso riferimento alle sue modalità di racconto dell’accaduto. E tenete presente, e questo ha la sua importanza, che l’incontro del 29 maggio, è avvenuto dopo l’aumento di capitale dell’11 maggio. Aumento di capitale sul quale, quanto meno nel corso dell’indagine preliminare, si era sottilizzato. Ricordo le domande di Renzo a questo riguardo, per dire che non sarebbero mai stati versati i famosi tre decimi. Salvo errore, c’è stata anche una domanda da parte del Collegio. Ma se voi guardate l’allegato B – il documento B6, vi rendete conto che l’aumento di capitale del 25 maggio fu seguito dal versamento dei tre decimi operato presso una banca locale, non ricordo se la Spoleto o la Cassa di Risparmio, come prevedeva, come prevedono tuttora le disposizioni attuali, che non vedono più la Banca d’Italia destinataria del versamento dei tre decimi, ma anche una banca. Qui c’è il documento B6 allegato B produzione dibattimentale dal quale risulta che quell’aumento di capitale del 25 maggio fu un aumento effettivo, come effettivi sono stati tutti i rapporti documentati. Ne parleremo comunque dopo nel versamento dei 60 milioni del luglio e dell’agosto. Perché ha importanza questo dato di fatto? Perchè localizza questo primo colloquio immediatamente dopo il 25 maggio? Perché, mi riferisco all’interrogatorio Bricca 26 febbraio Foglio 151 della trascrizione, nel corso del quale Bricca ha riconosciuto come suo un appunto redatto a mano, nel quale si dice: 450 milioni capitale attuale, 850 milioni capitale nuovo. Fermate l’attenzione su questo dato: 450 milioni capitale attuale era il capitale al quale si era pervenuti, a seguito dell’aumento del 25 maggio. Quindi non può essere un appunto che si riferisce a data anteriore al 25 maggio, ma posteriore al 25 maggio. Ma certamente nella seconda parte si parla di 850 milioni, del secondo aumento di capitale che era in previsione, con riferimento al quale veniva attuata la partecipazione azionaria del Bricca. Quindi quell’appunto, il riconoscimento che il Bricca ha fatto nella udienza del 26 febbraio, collocano a mio avviso con sicura certezza il primo incontro dopo il 25 maggio, il 29 maggio e individuano l’oggetto dell’incontro. Perché l’oggetto dell’incontro non poteva essere che quello al quale si riferiva quell’appunto a penna. Mi sembra, su questo non sono preciso, ma mi sembra che nel corso di quella deposizione Foglio 153-54 della produzione, Bricca disse che era stato un appunto redatto nel corso di un colloquio avuto con Sacconi. Non localizza la data, ma la data si desume. Ed allora se così stanno le cose, il Tribunale ha la possibilità di dire che il primo colloquio non può essere avvenuto prima del 25 giugno. Se al colloquio poi è avvenuto l’incontro con la Girolamini, che il primo incontro non può avere avuto per oggetto che quello che ha formato la trascrizione da parte del Bricca dell’appunto riconosciuto nel corso del dibattimento. E gli incontri erano stati preceduti da trattative che erano poi sfociate nella redazione dei due noti contratti. Ha detto egregiamente il Pubblico Ministero, io mi auguro che Lei rimanga tra noi sig. Pubblico Ministero, Ariano Irpino ci sono stato pochi giorni fa e sono scappato come una lepre inseguita dopo aver discusso una causa, Dio me neguardi, rimanga tra noialtri che sta molto meglio. Ha detto il Pubblico Ministero, che c’è differenza tra le trattative per l’acquisto delle quote da parte della Conad e le trattative, abortite, attuate con Don Gelmini. Non mi sembra che sia esatto il suo riferimento. Non mi sembra perché le trattative facevano riferimento a quei famosi precedenti che io ho richiamato prima. La lettera dell’11 marzo 1992. Il rapporto di collaborazione televisiva diretto tra Reteumbria e Conad 22 e 23 aprile 1992. C’era già stato un assaggio della capacità di attuazione delle pretese televisive, pubblicitarie televisive da parte della Conad nei confronti di Reteumbria. Quindi era all’evidenza una trattativa che veniva attuata tra persone delle quali reciprocamente si conosceva la capacità di attuazione e di esaudimento delle proprie necessità industriali e commerciali. E che d’altra parte la conoscenza della situazione, su questo Bricca si è ancorato ad una negativa, degna di miglior causa, traspare in modo solare dai documenti che sono stati da me prodotti. Cioè, quando il,Bricca dice "ma è stata trattativa breve, trattativa breve, io non conoscevo la situazione finanziaria" dice qualche cosa che il Tribunale ricorderà le domande che io feci a questo riguardo, ma deve partire dall’esame del documento n. 2 della prima produzione. Ed è il Business Plan con il quale la Reteumbria dimostrava a Bricca la propria capacità, che è stato poi l’oggetto, il documento al quale ha fatto seguito la redazione della prima scrittura privata. Che cosa dice "non ero in condizione di conoscere qual era la situazione economica" è smentito da quel documento e dalla clausola n. 4 delle 2 scritture. Il documento, nel documento si fa riferimento a perdita del 1990, 57 milioni, a perdita del 1991 88 milioni. Non mi si dica che questi documenti non mettevano il Bricca in condizione di conoscere quale fosse la capacità economica, la situazione economica della società, quando dal documento inviato, che poi è tutta una rete di conoscenze di dati redatti sulla base di uno schema dall’AIFI una associazione nazionale che da i criteri per la indicazione che devono essere tenute quando si tratti di cessioni di televisioni, da quel documento traspare con certezza la conoscenza di quello che interessava: quale fosse la situazione economica. Situazione economica che deriva poi anche dalla clausola n. 4. Se quel contratto fosse, come si sostiene, contratto fittizio, perché alla clausola n. 4 si dice: guarda che la situazione economica è nota, come da situazione esaminata. Si adopera proprio questo termine: da situazione esaminatata. Il che significa che proprio aveva formato oggetto all’evidenza di valutazione, tanto che viene trascritto nei due accordi dell’11 luglio e del 12 agosto, clausola 4 che risulta dal documento che ci è stato consegnato. Ed allora, mi sembra che le trattative erano state attuate da persone che si conoscevano, il contenuto, la conoscenza della situazione è documentata. Ma c’è qualche cosa in più. Ma non vi dice niente che i contratti sono stati stipulati da Campiani, un legale. E c’era bisogno per fare un contratto fittizio dell’intervento di un legale, per dare veste formale. L’intervento di Campiani, ha deposto, con i contorcimenti ai quali noi avvocati siamo abituati quando dobbiamo deporre nel timore di poter dire qualche sciocchezza elaboriamo il dato prima di deporre. Questa è la distorsione professionale della mentalità dell’avvocato. Non riferiamo il fatto, lo elaboriamo prima di deporre; la previsione, molte volte sbagliata delle conseguenze positive o negative che può derivare da una eventuale affermazione. L’intervento di Campiani da direi veste di dignità, di accettazione dei due contratti del luglio e dell’agosto. Il contenuto e poi l’attuazione finanziaria. Parliamo di quest’ultima che è più facile. Sono stati versati 60 e 60 milioni. È stata prodotta la contabilità Cedof e la Tua. I 60 milioni e i 60 milioni sono entrati a far parte dell’una e dell'altra società. Non della Cedof solo, anche di Reteumbria. Risulta documentalmente. Abbiamo prodotto la prima produzione e la seconda produzione. Ci sono le due produzioni. Ed allora, come dire, una società che da e segna in conto partecipazioni al capitale sociale. L’altra che riceve a questo titolo e lo indica, lo indica nella propria contabilità, tutto questo dovrebbe essere il frutto di una messa in scena diretta a mascherare il versamento di un contributo che sarebbe stato secondo l’accusa, un ulteriore acconto sulla richiesta del miliardo? La documentazione contabile porta a escludere questo, come non c’è nessuno argomento con riferimento all’1%, perché. Ho già detto sempre, sig. Presidente, mi richiamo al dato processuale delle indagini preliminari. L’attendibilità radicale dei dati raccolti nel corso dell’indagine preliminare. Deposizione 11 ottobre. Bricca parla di percentuale "credo" del 20% corretta a penna nell’ 1% quando dalla lettura del documento è risultato un dato diverso. Ma il riferimento iniziale trasferito a verbale è del 20%. E badate bene, mi riferisco questo all’allegato F, sì non sbaglio, n. 5 e 6, che in altri due casi, Nardi e Battellini, Nardi porta la data del 13 luglio 1992, per partecipazione del 2% era stata versata la stessa somma di 60 milioni, allegato F, documento 5: Allegato F, documento 6 Battellini, questo è posteriore, 4 gennaio, c’è un altro 2% a fronte di un versamento, salvo errori, di 80-85 milioni, e allora mi sembra che dall’inserimento nella contabilità aziendale, al contenuto del documento, traspare l’esistenza di un rapporto reale, che poi risulta con tutta chiarezza da un altro dato di fatto. Della proroga. Giudici, voi siete molo più capaci di me per valutare il fatto. Vorrei che deste una spiegazione della proroga. Se quella somma fosse stata un conosciuto acconto sull’estorto miliardo, perché prorogarlo. Perché prorogarlo. Perché all’evidenza la proroga non era nell’interesse di Reteumbria, che in quel momento non dico che boccheggiasse, ma aveva necessità di denaro. La proroga era all’evidenza nell’interesse della Conad. E perché la Conad chiede la proroga del termine di 60 giorni portandolo a 240 giorni sia nel luglio e agosto. Perché. Che interesse aveva. L’interesse c’era, eclatante, eclatante e diremo perché. Perché prolungare di 240 giorni che sono salvo errore 8 mesi, dal luglio, porta proprio la scadenza a quel benedetto febbraio nel quale febbraio-marzo del quale ci dovremo interessare. Quindi, la proroga dimostra ancora la validità, la realtà economico sostanziale dei rapporti consacrati nelle due scritture privare 11 luglio e 12 agosto. Ed arriviamo peraltro al 19 febbraio, documentato dalla mia produzione prima con le famose lettere di Reteumbria a Cedof e di Cedof a Reteumbria, con la quale si dichiara, ci si mette d’accordo sulla risoluzione del contratto, e si cambia la caparra confirmatoria in caparra penitenziale. Ora il Tribunale mi insegna che le caparre sono regolate dal codice civile 1385 e seguenti, ma il mutamento della caparra da confirmatoria in penitenziale ha la sua specifica ragion d’essere. Perché, perché solidifica il risarcimento del danno, direi sterilizza il risarcimento del danno. Quando nel contratto si indica la caparra penale, si sa che colui inadempiente deve pagare quella penale, e contro di lui non è possibile attuare nessuna azione di risarcimento del danno per inesatta, irregolare, non fondata risoluzione del contratto. E su questo all’evidenza aveva interesse a solidificare a sterilizzare il risarcimento del danno, non eravate certo voialtri , ma certo loro. Tutto questo avrebbe ancora una sua spiegazione indiretta se non peraltro trovasse la sua spiegazione in quello che è avvenuto tra la Cedof e la Protagon a decorrere dal 10 febbraio 1993. Capisco che il Pubblico Ministero che arriva a discutere una causa come questa protrattasi per diversi mesi, per anni, nel corso delle indagini preliminari può essergli sfuggita la documentazione prodotta dalla parte. Ma si era fatto più volte riferimento ai rapporti intrcorsi tra la Cedof da una parte e la Protagon dall’altra. La documentazione è stata acquisita all’allegato G della produzione seconda. Leggendo l’allegato G, tutta la documentazione vi rendete conto della singolare vicenda che ha determinato la interruzione dei rapporti tra la Conad e la Reteumbria. Perché. La lettera di risoluzione è del 19 febbraio 1993. Documento 2 dell’allegato G 10 febbraio 1993, si costituisce la Protagon, il capitale del 62,5% capitale di grande maggioranza, viene assunto dalla Conad, con il versamento di 350 milioni. 10 febbraio 1993. Il 3 marzo 1993, il documento seguente, Bricca, dopo una riunione del Consiglio di Amministrazione, assume la carica di Presidente della Protagon. È allegato lo Statuto. È stata fatta la domanda a Bricca "ah ... ma la Protagon era interessata a noi soltanto per il settimanale "Umbria ..." mi pare. Affermazione ridicola. E fa il paio con la negativa successiva alla quale mi riferirò ed ho quasi finito. Che interesse aveva la Conad a dare 350 milioni per prendere parte ad una società se il suo unico scopo fosse stato quello di pubblicare un illeggibile e illetto settimanale umbro. Ammesso anche che quel settimanale potesse portare ogni settimana 2 pagine di reclame pubblicitaria, ditemi che valore di resa aveva la pubblicità in un settimanale politico da parte, nei confronti, a vantaggio della Conad con 350 milioni. Perché nello Statuto si dice con chiarezza che la Protagon aveva come oggetto la pubblicazione di stampa periodica, e, ultima parte, anche la partecipazione ad attività connesse, o con le analoghe a quelle della stampa locale. C’è il primo accenno a qualche cosa di diverso nell’attività della Protagon. Quel qualche cosa di diverso che prende corpo non anni dopo. La costituzione è del 10 febbraio. Bricca Presidente il 3 marzo. Bricca Presidente assemblea del 1 aprile 1993, documento 5 della allegazione G si parla nell’assemblea di contatti per possibile acquisto di quote società di televisione. E guardate che tutto questo, siamo ad aprile, trova il suo coronamento in quello che è avvenuto il 18 maggio 1993. La società si è costituita a febbraio, versano un capitale di mezzo miliardo, 350 milioni sono versati dalla Conad. In maggio, a distanza di 3 mesi, si delibera un aumento di capitale fino a 1 miliardo, perché questo capitale, se non in prospettiva di attività future. Fintanto che si arriva al 27 settembre 1993, questo è importantissimo, 27 settembre 1993 Consiglio di Amministrazione Bricca presente, se ne da atto, nega la sua partecipazione. Nega la sua partecipazione. Ma in quel verbale si da delega al Presidente per concludere le trattative per l’acquisto della TV. Traiamo, potrei rubricare ancora. Sacconi si è dilungato a lungo nei suoi riferimenti a questo riguardo, ma fermate un momento l’attenzione. Il19 febbraio la Conad risolve il suo rapporto con Reteumbria. Ma dieci giorni prima si era costituita una società della quale Conad partecipava al 62,5% con il versamento di 350 milioni di capitale. Società che non poteva avere all’evidenza per ragioni logiche, che non siano buffonate considerazioni inattendibili... (qui si interrompe la registrazione. L'interruzione è di poco antecedente alla richiesta di assoluzione perchè il fatto non sussiste e in subordine perchè il fatto non costituisce reato. Il Collegio, come riportato in altra parte, ha decisio per la prima e più ampia formula). |